L'informazione pubblica assicura che gli interessi delle diverse formazioni
sociali abbiano uguale spazio mediatico e concorre, dunque, a rendere effettiva
la "partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese" (art.3,c.2 Cost.).
Slc Cgil, Uilcom Uil, Ugl
Telecomunicazioni, Snater e Libersind-ConfSal avendo appreso da notizie di
stampa che, in data 4 settembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Rai
S.p.A., concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in base alla legge
(D. Lgs. N. 177/05, art. 49), avrebbe approvato la proposta del Direttore
Generale Gubitosi di cedere sui mercati regolamentati, mediante quotazione del
titolo, quote di partecipazione minoritaria del compendio azionario nella
controllata Rai Way, intende segnalare alle Autorità in indirizzo che la
procedura seguita dalla RAI non sembra, allo stato delle informazioni
acquisibili sui siti istituzionali, conforme alla normativa
vigente.
L'iniziativa della RAI che procede dal DL. n. 66/2014 conv in L. n.
89/2014 il quale, nell'autorizzare la cessione sul mercato, di quote di RaiWay,
prevede che le modalità di alienazione siano individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (ancora in fase di registrazione presso la
Corte dei Conti) e nell'osservanza delle leggi vigenti.

La RAI sembra,
invece, abbia avviato speditamente l'operazione di quotazione di Rai Way senza
attendere il perfezionamento di detto decreto e, soprattutto con superficiale
valutazione delle norme vigenti.
1.La RAI è organismo di diritto
pubblico
Le peculiarità societarie, come ripetutamente affermato
dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 27092/2009), rendono la RAI organismo di
diritto pubblico, soggetto, pertanto, alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Il bene protetto dalla RAI: l'informazione pubblica, infatti, mal si concilia
con gli assetti societari della impresa pubblica (come Eni o Enel).
La
copertura integrale del territorio e le infrastrutture per la trasmissione
radiotelevisiva digitale, sono assicurate dalla controllata Rai Way, come
prevede l'art. 1, c. 5 della Convenzione approvata con D.P.R. 28 marzo 1994.
Pertanto, Rai way essendo a totale partecipazione pubblica e destinando
unicamente a RAI i suoi servizi, è tenuta all'osservanza, delle norme previste
per la RAI, anche in relazione alle modifiche del capitale
azionario.
2. La procedura prevista dalle leggi vigenti per le
modifiche del capitale azionario.
Le norme sono in proposito assai
chiare e sono in particolare dettate dalla L. n.112/2004 ancora vigenti, non
essendo state abrogate dal recente Dl. n.66/2014, conv. in L.
n.89/2014.
L'alienazione di quote azionarie deve avvenire "mediante offerta
pubblica di vendita" (art.21 c.3) nel rispetto delle deliberazioni del CIPE e
della clausola di limitazione del possesso azionario che prevede un "limite
massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni". Inoltre non sono
possibili "patti di sindacato o di blocco" (art.21 c.5 della L.
n.112/2004).
I vincoli di legge, di Convenzione e di Contratto di Servizio,
si applicano sia a RAI sia Raiway. Gli investitori dovranno essere correttamente
informati dei ristretti limiti di azione degli amministratori della controllata
Rai Way, ai quali è consentito lo svolgimento di attività commerciali ed
editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre
attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al
migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata
gestione aziendale.
Adeguata informazione dovrà essere data agli
investitori circa le norme che impongono a Rai Way e a alla Rai la contabilità
separata e vietano la osmosi tra risorse pubbliche e private. Le risorse
pubbliche non potranno essere utilizzate per lo sviluppo della società e
l'incremento di valore del titolo.
L'operazione di recente approvata dal
Consiglio di Amministrazione di Rai sembra non conforme al quadro normativo di
settore.
Alle Autorità in indirizzo spetta il compito di sorvegliare che
l'iniziativa di quotazione di Rai Way avvenga nel più rigoroso rispetto delle
norme vigenti, a tutela degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo e del
diritto all'informazione.
In particolare spetta alla Consob interrompere, ove
ne sussistano i presupposti, il procedimento di autorizzazione del prospetto di
ammissione a quotazione; alla Borsa Italiana l'applicazione delle norme sullo
svolgimento delle operazioni delle negoziazioni delle società quotate; alla
Corte dei Conti il controllo sugli atti del Governo e del Consiglio di
amministrazione della RAI.
Certi della Vostra attenzione per i temi su
riportati, Vi porgiamo cordiali saluti.
I Segretari Generali
Slc Cgil M. Cestaro Uilcom Uil S. Ugliarolo Ugl Telecomunicazioni S. Conti
Snater C. Baldasseroni Libersind-ConFsal G.Sugamele
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