SLC CGIL Nazionale

lunedì 28 marzo 2011

Disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo: Circolare congiunta Slc Inca




Roma 25.3.2011
Prot. INCA n. 38

Alle Sedi INCA

Alle Sedi SLC

Oggetto: Disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo


Sommario: con grande ritardo l’Inps sta provvedendo ad esaminare se, per i lavoratori della produzione culturale, dello spettacolo e della Tv sia dovuto o meno il contributo DS, alla luce della sentenza 12355/10. Nel frattempo molte domande sono state respinte. Indicazioni operative

Care compagne e cari compagni,
a seguito del messaggio Inps numero 33014 del 31/12/2010, da quest’anno molte sedi Inps stanno rigettando le domande di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti presentate dai lavoratori della produzione culturale, dello spettacolo e della Tv.

Questo perchè, era lo spirito del messaggio e della sentenza di Cassazione che ne era alla base, il legislatore aveva esplicitamente escluso gli artisti dall’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione e di conseguenza dal diritto a percepire l’indennità. Esclusione che il sindacato da sempre cerca di rimuovere con iniziative che modifichino in tal senso la legge.

L’obbligo assicurativo contro la disoccupazione

L’articolo 40 del RDL 1827/35, disponendo l’esclusione di alcune categorie dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione, al punto 5 esclude il personale artistico, teatrale e cinematografico.

Questa norma, combinata con l’articolo 7 del RD 2270/24 che sostiene che non sono considerati appartenenti al personale artistico […] tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica, secondo una interpretazione che sempre abbiamo contestato potrebbe escludere tutti i lavoratori dello spettacolo in possesso di tali capacità dall’obbligo assicurativo.

La prassi

Talune aziende, assumendo l’interpretazione di cui sopra, non pagano la contribuzione DS non solo in favore degli artisti, ma anche di altri lavoratori in possesso di preparazione tecnica, culturale o artistica.

Fino al 2010 la prassi più diffusa tra le sedi Inps era quella prevista dalla circolare Inps 139 del 1988, la quale sosteneva che per la disoccupazione con requisiti ridotti fosse sufficiente il contributo IVS e quindi prevedeva la possibilità per i lavoratori di percepire l’indennità anche in mancanza del versamento (o dovuto versamento) della contribuzione DS; solo in rari casi, ovvero in quelli di richiedenti residenti in zone di competenza di sedi Inps non rispettose della circolare 139, tale omissione contributiva causava problemi ai lavoratori.

Inoltre varie comunicazioni Inps (si veda circolare 191 del 1998) limitavano la platea dei non assicurati al “personale artistico dotato di preparazione tecnica, culturale o artistica” con una interpretazione del combinato disposto dei due Regi Decreti certamente ragionevole e in linea con la ratio delle norme. Tuttavia tale limitazione della platea non aveva come effetto la richiesta della omessa contribuzione DS alle aziende da parte dell’Inps, mancando del resto la denuncia dei lavoratori i quali, come detto, a prescindere dal versamento, beneficiavano dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

La sentenza di Cassazione 12355/2010 ed il conseguente messaggio Inps

La sentenza 12355/10 ha specificato che non può essere sufficiente la sola contribuzione IVS per perfezionare il diritto alla disoccupazione, anche con requisiti ridotti.

Immaginavamo che il nuovo orientamento dell’Istituto avrebbe avuto come conseguenza una più precisa individuazione, come unico criterio di discernimento per erogare o meno la prestazione, dei lavoratori per i quali il versamento della contribuzione è dovuto.

Ribadiamo che questo è un criterio corretto, che ci lasciava tra l’altro la possibilità di agire rispetto all’omissione contributiva, specie nei confronti di aziende che da anni sostengono di essere disposte a versare la contribuzione DS per i propri dipendenti, ma che si vedono negata dallo stesso Inps la possibilità di farlo.

L’Inps invece, ignorando la portata della sentenza e le possibili conseguenze, si è mosso con estremo ritardo, di fatto delegando alle sedi territoriali la gestione di questa delicata situazione.

I lavoratori si trovano quindi di fronte a comportamenti molto difformi.

Alcune sedi stanno continuando ad erogare la disoccupazione con requisiti ridotti al personale artistico o tecnico, a prescindere dal versamento del contributo DS.

Altre sedi stanno richiedendo indietro l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti erogata nel 2010 (competenza 2009), laddove non siano scaduti i termini per la ripetizione.

L’Inps Lazio ha emanato un messaggio che, cercando di chiarire la situazione, inserisce elementi di discrezionalità nella decisione.

Il messaggio in questione, numero 5549 del 04/03/2011 sostiene che la singola sede Inps deve “valutare caso per caso se, per l’attività svolta (dall’artista), sia richiesta o meno […] preparazione tecnica, artistica o teatrale che rappresenta, si sottolinea nuovamente, l’unica linea di demarcazione tra gli aventi diritto o meno alla disoccupazione”.

In pratica l’Inps Lazio dice alle sedi di valutare, per ogni domanda, se l’artista che l’ha presentata è in possesso o meno di capacità artistica, tralasciando del tutto la verifica dell’avvenuto versamento.

Questa indicazione ha temporaneamente bloccato molte domande presentate da lavoratori per cui il contributo DS viene da sempre versato (oppure è sempre stato ritenuto dovuto) e che da anni percepivano, a buon diritto, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Indicazioni operative

1)Lavoratori privi del versamento DS

Questo quadro che sembrava chiarito oggi, invece,si sta dimostrando più problematico che in passato. Invitiamo quindi le sedi Inca a continuare a presentare le domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, informando tuttavia i lavoratori in merito alla confusione in cui si trova l’Istituto nell’affrontare questa materia, che si sta traducendo, di fatto, in un aumento delle respinte e in un prolungamento dei tempi di liquidazione.

Come abbiamo già sostenuto nella circolare 9/2011, laddove i lavoratori coinvolti siano dei tecnici, per i quali crediamo sia dovuto il contributo Ds e la relativa prestazione, in caso di diniego dovremo fare ricorso facendo riferimento non più alla circolare 139/88 come consigliavamo di fare fino all’anno scorso, ma alle circolari Inps 130/96 (in particolare al messaggio 23773/86 alla stessa allegato) e 191/98 le quali indicano che il personale escluso dall’obbligo di versamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è il personale artistico dotato di preparazione tecnica, culturale o artistica.

E’ in corso una richiesta di chiarificazione con la Direzione Centrale Inps alla quale abbiamo segnalato che non è stata certo opportuna la scelta di intervenire su questa materia durante il periodo gennaio-marzo 2011, specie in relazione alla data della sentenza (maggio 2010), che avrebbe permesso di operare uno studio più approfondito in tempi lontani dalla scadenza del termine amministrativo per la presentazione delle domande.

In relazione a questa problematica invitiamo le strutture territoriali SLC a individuare e segnalare le aziende che abbiano manifestato l’intenzione di versare la contribuzione per i propri tecnici ma che non sono state messe in condizione di farlo dall’Inps. Per i dipendenti di queste aziende potrebbe essere possibile una denuncia per omissione contributiva senza conseguenze per il lavoratore, denuncia che potrebbe essere utilizzata come una seconda via per riconoscere il diritto al versamento della contribuzione.

2)Lavoratori con versamento Ds

Per tali lavoratori, che generalmente appartengono alla categoria delle maestranze, invitiamo a presentare, in caso di diniego della prestazione, un ricorso motivato innanzitutto dalla verifica del versamento contributivo, ed in secondo luogo dall’analisi delle mansioni svolte, secondo i criteri indicati al punto 1)

Fraterni saluti,

Per SLC Per l’Inca

Elisabetta Ramat Cristian Perniciano


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