SLC CGIL Nazionale

martedì 24 febbraio 2015

venerdì 13 febbraio 2015

Rientro Anticipato dalla Malattia

L'Inps con il messaggio n. 6873/14 ha fornito chiarimenti in merito al rientro anticipato dalla malattia del lavoratore. Chiarimenti che si sono resi necessari, secondo l'Inps, per i numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro.

La prima cosa esaminata dall'Istituto è quella relativa all'invio dei certificati via telematica che consente in tempi brevissimi, al medico di base, di formulare un decorso più favorevole della malattia, tale da poterne ridurre la prognosi.

La seconda è che il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte quelle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei suoi lavoratori e aggiunge che l'art. 20 del T.U. sicurezza obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

La terza cosa affrontata dall'Inps è quella che il datore di lavoro dispone solo dell'attestato di malattia e quindi non conoscendo la diagnosi, né la malattia, non può essere in grado di valutare adeguatamente se e in che misura il lavoratore possa rientrare prima in servizio.

In conclusione ogni dipendente assente per malattia e che voglia riprendere il lavoro prima di quanto prevede il certificato medico, potrà farlo solo esibendo un altro documento del medico di base a rettifica della prognosi originaria.


MALATTIA: Trasmissione Certificati al Datore di Lavoro

1.   Trasmissione telematica dei certificati di malattia
In tutti i casi di assenza per malattia i certificati medici sono inviati, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che li rilascia, all'INPS usando le modalità telematiche. L'INPS a sua volta trasmette  immediatamente le attestazioni di malattia ai datori di lavoro pubblici o privati interessati.
La nuova modalità di invio telematico interessa, oltre ai dipendenti del settore pubblico, tutti i dipendenti del settore privato, con diritto o meno all'indennità di malattia a carico INPS: pertanto l'obbligo riguarda anche tutti i lavoratori ai quali la malattia è pagata interamente a carico del datore di lavoro (es. impiegati del settore industria o artigianato).
Medici interessati. Già dal 1/7/2010 sono obbligati alla trasmissione telematica:
- i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale
- i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base).
Dal 1/2/2011 i predetti medici che non utilizzano i servizi telematici sono sanzionati. In caso di impossibilità di invio per problemi di malfunzionamento della procedura i medici possono invece rilasciare certificato ed attestato in modalità cartacee senza essere sanzionati.
Per i certificati di ricovero, di dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, e di pronto soccorso, nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri possono continuare ad elaborare certificati in forma cartacea.
In entrambe le predette ipotesi di rilascio del certificato solo in modalità cartacea i dipendenti devono recapitare o consegnare il certificato stesso all'INPS e al datore di lavoro, o all'amministrazione pubblica di appartenenza, con le consuete modalità e termini.

2.   Oneri e vantaggi per i lavoratori
Il lavoratore:
•    nel corso della visita consegna al medico la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale e comunica l'eventuale indirizzo di reperibilità se diverso da quello abituale;
•    chiede al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente e il rilascio della copia cartacea dell'attestato e del certificato; in alternativa, può chiedere che il medico inoltri il certificato in formato pdf al proprio indirizzo di posta elettronica;
•    non deve più inviare a mezzo raccomandata A.R. o recapitare l'attestato di malattia al datore di lavoro: quest'ultimo infatti ha accesso all'attestato tramite i servizi Internet messi a disposizione dall'INPS;
•    deve continuare a comunicare tempestivamente al datore di lavoro, secondo le modalità previste dal ccnl, l'assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello abituale, per eventuali controlli medici;
•    deve fornire al datore di lavoro, se espressamente richiesto, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Il lavoratore ha accesso agli attestati di malattia, messi immediatamente a disposizione dall'INPS, con le seguenti modalità:
•    accedendo al sito dell'INPS tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico può accedere al singolo certificato;
•    registrandosi preventivamente al sito dell'INPS con PIN può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia,
•    chiedendone I'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata.

Invio di certificato e attestato in modalità cartacea
Può accadere che il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia (ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica o in caso di ricovero ospedaliero), ma rilasci la certificazione e I'attestazione di malattia in forma cartacea. In questa ipotesi il lavoratore deve presentare I'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali.
Il datore di lavoro pubblico è tenuto a segnalare via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

3.   Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro
L'invio telematico all'INPS dei certificati di malattia,effettuato dal medico o dalla struttura sanitaria, soddisfa anche l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia o di trasmetterla tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.
Infatti le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall'INPS al datore di lavoro pubblico o privato interessato.

Per la consultazione degli attestati i datori di lavoro pubblici e privati possono avvalersi delle seguenti modalità:
a. mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali (PIN). Per attivare il sistema i datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati si debbono presentare presso una Sede INPS muniti di:
- modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante, con l'elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l'accesso agli attestati di malattia del personale;
- modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
b. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro
c. avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4 della legge 12/1979.
Link Ricerca Attestati di  Malattia:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=2&iidservizio=140

martedì 3 febbraio 2015

SLC CGIL: SGRAVI PER LA RAI SE ASSUME DA SUBITO I TEMPI DETERMINATI DA BACINO

E' uscita il 29 gennaio la circolare applicativa dell'INPS, a cui faceva riferimento la legge di stabilità per applicare gli sgravi alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (sgravio della durata di 36 mesi e per un massimo di 8.000 euro annui per lavoratore).
DI SEGUITO IL PUNTO DELLA CIRCOLARE CHE RIGUARDA SPECIFICATAMENTE LE QUESTIONI RAI:
"Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.
Si ricorda, infine, che la condizione ostativa dell’art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012 non si applica alle norme speciali che regolano l’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999 (cfr. circ. n. 137/2012, par. 1.1.1), per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015 può ritenersi valido anche in queste fattispecie."
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2029-01-2015.pdf