SCIOPERO GENERALE
7 SETTEMBRE
INTERO TURNO PER I LAVORATORI RAI
VERGOGNOSO: LIBERI DI LICENZIARE!!!
IL GOVERNO CON LE ULTIME MODIFICHE ALLA FINANZIARIA VUOLE CANCELLARE:
- L’INTERO IMPIANTO NORMATIVO A TUTELA DEL LAVORO,
- LO STATUTO DEI LAVORATORI,
- L’ART. 18 CONTRO I LICENZIAMENTI SENZA GIUSTA CAUSA,
- IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.
L’art. 8 della finanziaria demanda ai sindacati territoriali, purché rappresentativi, di regolamentare diritti indisponibili dei lavoratori in barba alle leggi e alla costituzione.
Per fare questo basterà trovare organizzazioni sindacali di comodo che, disponibili a sottoscrivere deroghe, potranno determinare il destino di tutti i lavoratori.
La sola CGIL, tra i sindacati confederali, è contraria a questa controriforma. I lavoratori della Rai, insieme a tutti gli altri, debbono dire di un NO chiaro subito per arrestare questa norma che peggiora ad ogni passaggio parlamentare.
Di seguito pubblichiamo, senza commenti e nel suo pessimo percorso di discussione, il testo dell’art. 8. Partiamo da quello iniziale di Agosto, che già rappresentava una vergogna ma che ora, con il Governo che ha gettato la maschera, dimostra chiaramente l’obiettivo di Berlusconi e Sacconi.
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (versione decreto al 12 Agosto 2011)
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1) I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2) Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
3) Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Emendamenti approvati il 4 Settembre 2011 dalla maggioranza di centro destra
PICHETTO FRATIN (PDL)
Al comma 1, dopo le parole "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole "ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011".
PICHETTO FRATIN (PDL)
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole "possono realizzare specifiche intese" sono aggiunte le seguenti: "con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,".
TESTO APPROVATO al 5 Settembre 2011
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
VERGOGNOSO: LIBERI DI LICENZIARE!!!
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