SLC CGIL Nazionale

venerdì 26 giugno 2009

Comunicato Slc Cgil nazionale su assicurazione per disoccupazione ordinaria per alcune figure professionali

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
c.a. Direttore RAI – Radiotelevisione Italiana
Viale Mazzini 14 – 00195 Roma
e, p.c.: alle Lavoratrici ed ai Lavoratori Rai


Oggetto: Richiesta del versamento da parte della RAI Radio-Televisione Italiana S.p.A dell’assicurazione per la disoccupazione a favore di alcune figure professionali. Non applicabilità della qualifica “artistica” per i profili professionale con inquadramento non apicale.

Il Sindacato Lavoratori della Comunicazione, anche a seguito di consultazione con il Patronato INCA, promosso dalla CGIL, chiede che per alcune figure professionali con inquadramento non apicale la RAI Radio-Televisione Italiana S.p.A. versi il contributo dovuto per l’assicurazione contro la disoccupazione. La richiesta è fondata sui riferimenti legislativi e di interpretazione delle norme da parte degli Enti previdenziali che vengono richiamati di seguito.

Il Contratto collettivo del comparto e l’organizzazione del lavoro aziendale

Ogni anno, entro il mese di marzo dell'anno seguente quello del contratto, la RAI consegna al lavoratore a tempo determinato la “Dichiarazione ai fini della corresponsione dell’indennità di disoccupazione ai sensi della legge n.160/88”.

In tale dichiarazione vengono riportate le giornate retribuite nell’anno di riferimento, la durata del contratto, in caso di prestazione subordinata, la qualifica rivestita, il tipo di contratto e il motivo della cessazione del rapporto di lavoro.

Tra i dati relativi al rapporto di lavoro vogliamo sottolineare quello relativo alla qualifica attribuita, dando per scontato che tutti gli altri dati siano rispettosi della normativa legislativa e contrattuale vigenti.

Le figure professionali seguenti:
- programmista regista
- operatore di ripresa
- montatore
- consulente musicale
vengono definite dalla RAI come “qualifica artistica”.


Tali figure professionali sono contemplate nel Contratto Collettivo di Lavoro(CCL) siglato il 16 luglio 2007, denominato “Contratto Collettivo di Lavoro per Quadri, Impiegati e Operai dipendenti da …” ma nel capitolo relativo a “Livelli e Mansioni”, con riferimento ai livelli di inquadramento basso (dal 5° verso il 3°, ad esempio) il Contratto non fa riferimento a qualifiche di tipo “artistico”.
Appare utile ricordare che per artista si intende: 1) “Chi opera nel campo dell'arte come creatore o come interprete; 2) Professionista dello spettacolo”, come indicato anche nei dizionari di lingua italiana. Per fare qualche esempio di profilo “artistico” nel campo dello spettacolo e dell’informazione televisiva citiamo l’attore, il presentatore, il ballerino, il cantante, l’autore, il regista realizzatore (di intero ciclo produttivo, 1° livello), giornalista e tele-cine-operatore.

Il CCL RAI del 1990, nella parte relativa alle figure professionali, a riguardo del Programmista-Regista precisava che egli “idea, propone, imposta e prepara - sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario - programmi radiofonici e/o televisivi (elettronici o filmati), culturali e di spettacolo; redige o concorre alla redazione di testi, soggetti, scalette, trattamenti e sceneggiature; segue la realizzazione dei programmi o li realizza dirigendo la ripresa, il montaggio l'edizione e la messa in onda; effettua all'occorrenza prestazioni al microfono e/o in video ed al mixer video per le riprese dirette o differite di attualità, inchieste, dibattiti, riprese di avvenimenti sportivi e comunque in tutte quelle produzioni per le quali non si richiede la presenza dell'addetto al mixer”.

Ciò può verificarsi solo a partire dal 2° livello di inquadramento; per i lavoratori a tempo determinato, dunque, questa progressione di carriera non può realizzarsi proprio a causa della non continuità della prestazione lavorativa.

E’ evidente, infatti, che l’autonomia tecnica e l’espressione artistica possono manifestarsi solo quando il livello di inquadramento del lavoratore lo consenta e, dunque, nel solo caso in cui il lavoratore/la lavoratrice sia collocato a livello apicale.

In tal senso si esprime anche il Contratto di Lavoro che, per alcune figure professionali, precisa le mansioni previste per chi è collocato nel 1° livello:
l’operatore di ripresa, ad esempio, “Dirige ed è responsabile dell’illuminazione delle scene, dell'insieme delle riprese e della intera unità delle riprese, per programmi di grande rilievo artistico e/o spettacolare e/o produttivo e/o documentaristico e/o di attualità.”
il montatore: ”In possesso di diploma di scuola media superiore esegue, con piena responsabilità artistica e tecnica e/o con orientamento giornalistico, il montaggio di produzioni filmate ed elettroniche”
il consulente musicale “in possesso di diploma di conservatorio collabora, con il responsabile del programma, nella scelta di brani musicali per ottenere una resa artistica aderente all'impostazione concordata; fornisce, attraverso la lettura della partitura, tutte le indicazioni utili alla ripresa.

Riferimenti alle norme ed alle indicazioni operative ENPALS

Dal punto di vista della contribuzione tutti i lavoratori dello spettacolo devono essere iscritti all’Enpals. Il Decreto interministeriale del 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005 elenca le categorie dei lavoratori che devono essere assicurati e la circolare n. 7 del 30 marzo 2006 dell’Ente definisce le modalità operative dell’iscrizione.

In questa sede si ritiene utile non riportare tutti i profili professionali contemplati nella documentazione richiamata ma si richiama il capitolo 3 della circolare “Declaratorie delle nuove figure professionali assicurate all’Enpals”:
- con il termine “audiovisivo” ci si riferisce al cinema, alla radio, alla televisione e ad altri analoghi strumenti di comunicazione;
- ogni qual volta siano menzionati dal decreto impiegati, operai, tecnici dipendenti da imprese di settore, il richiamo va riferito a tutti i lavoratori subordinati, fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali, delle imprese in questione (…televisive…)

La stessa circolare riporta nell’allegato 2 i “Codici relativi alla categoria di appartenenza dei lavoratori”, suddivisi per gruppi.

In particolare richiamiamo quelli che interessano al nostro scopo:
- Gruppo registi e sceneggiatori
- Gruppo tecnici (tecnici del montaggio, del suono e sound designer di audiovisivi)
- Gruppo operatori e maestranze (tra i quali operatori di ripresa audiovisiva…)
- Gruppo scenografi, arredatori e costumisti
- Gruppo truccatori e parrucchieri

Indicazioni dell’ INPS

La domanda del lavoratore a tempo determinato per l’indennità di disoccupazione con requisiti normali va presentata all’INPS e per ottenere la prestazione occorre aver maturato alcuni requisiti. La prima condizione è quella che vi sia stato versamento della quota per l’assicurazione contro la disoccupazione che l’azienda dello spettacolo, in questo caso, deve effettuare a favore del lavoratore a tempo determinato.
Dalle informazioni avute dall’azienda, la RAI non versa più, dal 2001, l’assicurazione in oggetto per alcune figure professionali in quanto le considera aventi la qualifica “artistica”:si tratta di programmista regista, montatore,operatore di ripresa, consulente musicale, volendo rimanere solo nei profili presenti nei Bacini.
Per quanto attiene l’indennità di disoccupazione, va detto che i riferimenti legislativi sono molto datati e risalgono ai tempi in cui la televisione non esisteva ancora.
In particolare:
• Il Regio Decreto RDL n. 1827/1935; l’art. 40 comma 5 afferma che: ”…i lavoratori dello spettacolo delsettore sia teatrale che cinematografico in possesso di una preparazione tecnica, culturale e artistica sono esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione…”
• La Circolare INPS n. 1754/1951 art. 1 conferma il suddetto art. 40 comma 5 esplicando l’elenco delle categorie dei lavoratori dello spettacolo teatrale e cinematografico.

Va detto che la “Guida INPS” pubblicata nel marzo 2005, Direttore Annalisa Guidotti, Del Gallo Editore, avente come titolo ”L’indennità ordinaria di disoccupazione”, riportando le modalità e i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti, nel paragrafo “A chi spetta” elenca i lavoratori interessati alla prestazione citando, in particolare:
- gli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part-time o a tempo determinato;
- i lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto di solidarietà;

Nel capitolo intitolato “Le situazioni particolari” ed i casi riguardanti “I lavoratori dello spettacolo”, la Guida precisa che: “Non tutti i lavoratori dello spettacolo sono obbligatoriamente assicurati presso l’Inps contro la disoccupazione.

Infatti, i lavoratori a cui è richiesta una specifica preparazione tecnica, culturale ed artistica sono esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto le loro prestazioni vengono considerate come tecnicamente autonome.
Sono, di norma, soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione
(riportiamo solo le figure di nostro interesse):
… (omissis) …
• maestranze cinematografiche, teatrali e di aziende di produzione televisiva assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato; … (omissis) …
tecnici (operatori cine-tv, macchinisti di scena, parrucchieri, truccatori, ecc.) e impiegati amministrativi dipendenti di enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, di produzione televisiva, delle imprese di produzione cinematografica, di doppiaggio e di sviluppo e stampa.. … (omissis) …”

E’ evidente che, per l’INPS, vanno esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione i lavoratori che operano in autonomia, con alta qualificazione, poiché la loro prestazione ha tutti i caratteri di una prestazione progettata e realizzata in piena autonomia.

L’INPS dice, infatti, l’esclusione opera per le figure professionali le cui prestazioni vengono considerate come tecnicamente autonome.

Ora, quale lavoratore é tecnicamente autonomo?
Un capo-operaio è tecnicamente autonomo?
Un assistente ai programmi, un impiegato della contabilità, uno scenografo, un ispettore della produzione è tecnicamente autonomo?

Il messaggio INPS n. 12956/1998 e le circolari n. 191/1998 e n. 60/2002 ribadiscono che:
“In particolare beneficiano dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche:
…" i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste il rapporto di lavoro subordinato con esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico"………

Ancora l'Inps, nel “Manuale di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali” a cura della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, allegato al messaggio 13 novembre 2002 n. 852, dice:

"…le prestazioni del personale dello spettacolo si qualificano come tecnicamente autonome ciò in quanto il lavoratore opera "nella più ampia autonomia di organizzazione dei compiti assunti e la prestazione costituisce espressione talmente personalistica del soggetto che in essa non concorre l'apporto e l'opera dell'imprenditore…"

Da quanto sopra esposto si deduce, dunque, che i lavoratori:
- a tempo determinato;
- con contratto di lavoro subordinato;
- con inquadramento di livello non apicale;
- appartenenti o meno ad un Bacino di reperimento (accordi di bacino 2003,2005,2007,2008) con la finalità a stabilizzare il personale;
- con garanzia o meno di impegno minimo di contratto (6 o 7 mesi);
- in una società televisiva strutturata industrialmente come la RAI (ma potrebbe valere anche per Mediaset, La7, SKY, ecc.) che svolge la propria attività produttiva 365 giorni all’anno per 24 ore al giorno;
- con Strutture Produttive complesse, a gerarchie di tipo piramidale, professionalmente coinvolte nelle dinamiche decisionali dell’imprenditore (la RAI attraverso la figura dell’Area Editoriale, la Rete TV).
Vanno assicurati contro la disoccupazione, senza nessuna esclusione.
Non è possibile, infatti, ravvisare nel loro lavoro quell'ampia autonomia di organizzazione dei compiti assunti né le loro prestazioni possono costituire espressione “talmente personalistica del soggetto che in essa non concorre l'apporto e l'opera dell'imprenditore”.
Del resto non è neanche possibile configurarne il lavoro in un tempo già preordinato dal processo produttivo,come accade per le compagnie teatrali o cinematografiche, visto che per l'impresa televisiva il gruppo di lavoro impegnato nella singola produzione, all'interno dalla stagione produttiva, non può essere considerato estraneo alle produzioni realizzate dalla restante parte dell’azienda.
Infatti, l’azienda televisiva lavora su modelli produttivi consolidati e determinati di tipo industriale. Le figure professionali impegnate sono costituzionalmente e strutturalmente fondamentali per lo scopo produttivo.
Per quanto sopra esposto, la Slc Cgil, chiede alla Rai di effettuare il versamento per la disoccupazione a favore di tali figure professionali modificando la dicitura, relativa alla qualifica, riportata nei moduli di fine lavoro.
Crediamo che tale versamento possa attribuire i dovuti diritti ai lavoratori ed alle lavoratrici interessati, evitando il ricorso a contenzioso legale.
Le organizzazioni scriventi sono disposte ed interessate ad un incontro a breve termine per precisare ancor meglio le basi giuridiche e le disposizioni applicative poste a base della richiesta avanzata, che nasce anche dalla volontà di veder valorizzato il contributo che le lavoratrici ed i lavoratori precari della RAI assicurano all’azienda.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.
Slc Cgil Nazionale
Roma, 26 giugno 2009


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