La possibilità di aderire al blocco del lavoro “straordinario”, è finalizzata a vanificare la pessima pratica, già vista durante altri scioperi, di far anticipare lavorazioni del giorno di sciopero in giornate antecedenti attraverso lavoro straordinario/ supplementare, con il chiaro intento, da parte aziendale, di vanificare parte dell’effetto delle iniziative di lotta.
1) Non è dovuto da parte dei lavoratori comunicare anticipatamente ai propri superiori la partecipazione allo sciopero.
I “responsabili/superiori” non devono richiedere ne fare pressione sui lavoratori subalterni per avere informazioni sulla partecipazione alla iniziativa sindacale anticipatamente.
2) In questa occasione, il BLOCCO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE, và interpretato come la possibilità da parte dei lavoratori di non svolgere nella giornata prestazioni oltre il normale orario di lavoro: straordinari, supplementari, reperibilità (quando questa sostituisce un turno di lavoro in sciopero o non).
Ovviamente, così come scritta nella legge sul diritto di sciopero nei pubblici servizi, tale modalità serve anche a produrre il rallentamento della produzione.
L’adesione a tale iniziativa, blocco delle prestazioni aggiuntive, è individuale e volontaria. Può essere fatta per 10 giorni, quelli previsti dalla proclamazione (1 – 10 dicembre), o per 1 solo giorno magari quello in cui al lavoratore viene chiesto di anticipare una lavorazione della giornata del 10 dicembre.
Stesse identiche condizioni sono previste per i lavoratori a tempo determinato.
Specifichiamo che la eventuale/volontaria adesione al blocco degli straordinari produrrà la perdita del pagamento degli straordinari per la sola giornata di adesione, o per le giornate di adesione individuale. Altre interpretazioni, che possano danneggiare i lavoratori, saranno dalle OO.SS. perseguite.
Roma, 15 novembre 2010
1) Non è dovuto da parte dei lavoratori comunicare anticipatamente ai propri superiori la partecipazione allo sciopero.
I “responsabili/superiori” non devono richiedere ne fare pressione sui lavoratori subalterni per avere informazioni sulla partecipazione alla iniziativa sindacale anticipatamente.
2) In questa occasione, il BLOCCO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE, và interpretato come la possibilità da parte dei lavoratori di non svolgere nella giornata prestazioni oltre il normale orario di lavoro: straordinari, supplementari, reperibilità (quando questa sostituisce un turno di lavoro in sciopero o non).
Ovviamente, così come scritta nella legge sul diritto di sciopero nei pubblici servizi, tale modalità serve anche a produrre il rallentamento della produzione.
L’adesione a tale iniziativa, blocco delle prestazioni aggiuntive, è individuale e volontaria. Può essere fatta per 10 giorni, quelli previsti dalla proclamazione (1 – 10 dicembre), o per 1 solo giorno magari quello in cui al lavoratore viene chiesto di anticipare una lavorazione della giornata del 10 dicembre.
Stesse identiche condizioni sono previste per i lavoratori a tempo determinato.
Specifichiamo che la eventuale/volontaria adesione al blocco degli straordinari produrrà la perdita del pagamento degli straordinari per la sola giornata di adesione, o per le giornate di adesione individuale. Altre interpretazioni, che possano danneggiare i lavoratori, saranno dalle OO.SS. perseguite.
Roma, 15 novembre 2010
Slc Cgil Uilcom Uil Ugl Telecomunicazioni Snater Libersind-ConFsal
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